A chi è rivolto
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, non legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che intendono fare registrare volontariamente l’esistenza tra di loro di una Convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l’eventuale stipula di un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Descrizione
La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
- partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
Copertura Geografica
Comune di Brozolo
Come fare
I cittadini potranno presentare dette dichiarazioni anagrafiche secondo le seguenti modalità:
presentazione diretta allo sportello dell’ufficio anagrafe nei seguenti orari:
il martedi il mercoledì e il venerdì 09,00 – 12,30
martedi pomeriggio 14,00 – 17,00
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
COMUNE DI BROZOLO
Via Grisoglio n. 67
10020 BROZOLO ( TO )
via telematica consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia dei documenti d’identità e tutta la necessaria documentazione siano acquisite mediante scanner e trasmesse per posta elettronica semplice;
indirizzi telematici:
comunebrozolo@pec.it
servizidemografici@comune.brozolo.to.it
Cosa serve
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Brozolo da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti, vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Cosa si ottiene
Riconoscimento convivenza di fatto
Tempi e scadenze
I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della Convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto.
I tempi di registrazione del contratto di convivenza sono di 2gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.
Accedi al servizio
L'esito è disponibile presso l'ufficio competenteUlteriori informazioni
Cessazione della Convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa in caso di:
- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.
Contratti di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.
I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Brozolo all'indirizzo PEC: comunebrozolo@pec.it
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
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Dichiarazione_costituzione_convivenza_di_fattoPagina aggiornata il 13/05/2024