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Regione Piemonte

Riconoscimento convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Riconoscimento convivenza di fatto


A chi è rivolto

I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, non legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che intendono fare registrare volontariamente l’esistenza tra di loro di una Convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l’eventuale stipula di un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

Descrizione

La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
  • partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Copertura Geografica

Comune di Brozolo

Come fare

I cittadini potranno presentare dette dichiarazioni anagrafiche secondo le seguenti modalità:

presentazione diretta allo sportello dell’ufficio anagrafe nei seguenti orari:
il martedi il mercoledì e il venerdì 09,00 – 12,30
martedi pomeriggio 14,00 – 17,00

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
COMUNE DI BROZOLO
Via Grisoglio n. 67
10020 BROZOLO ( TO )

via telematica consentita ad una delle seguenti condizioni:

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia dei documenti d’identità e tutta la necessaria documentazione siano acquisite mediante scanner e trasmesse per posta elettronica semplice;

indirizzi telematici:

comunebrozolo@pec.it
servizidemografici@comune.brozolo.to.it

Cosa serve

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Brozolo da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti, vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

Cosa si ottiene

Riconoscimento convivenza di fatto

Tempi e scadenze

I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della Convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto.
I tempi di registrazione del contratto di convivenza sono di 2gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.

Accedi al servizio

L'esito è disponibile presso l'ufficio competente

Ulteriori informazioni

La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una Convivenza di fatto all’anagrafe per poter goder dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai Comuni di registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso, comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.

Cessazione della Convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa in caso di:

  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Cessazione volontaria

Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.
I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Brozolo all'indirizzo PEC: comunebrozolo@pec.it

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio Servizi Demografici

Via Grisoglio 67 10020 - Brozolo (TO)

Servizi Demografici

Via Grisoglio 67 10020 - Brozolo (TO)

011-9150022

011-9150086

servizidemografici@comune.brozolo.to.it

pec: comunebrozolo@pec.it

fax: 011-9156899

Allegati

Dichiarazione_costituzione_convivenza_di_fatto
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/05/2024

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