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Regione Piemonte

Documentazione per separazione e divorzio

  • Servizio attivo

Documentazione per separazione e divorzio


A chi è rivolto

Tutti i cittadini sposati

Descrizione

SEPARAZIONE

In senso giuridico con il termine "separazione” si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio.

La separazione può essere:

· Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
· Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO

Con il termine "divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale ed ora anche con atto prodotto dall’Ufficiale di Stato Civile; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:
· scioglimento di matrimonio civile;
· cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
· delibazione sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio

Presupposti per la proposizione della domanda di divorzio ( L. 06.05.15 n.55) :

le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L’11 novembre.2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da entrambi gli avvocati: è consigliabile, pertanto, anche se non previsto per legge, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile. Modulo di richiesta. (ALLEGATO 1)

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi ), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi
Procedimento

I coniugi, devono presentarsi, o trasmettere, all'ufficiale di stato civile l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati ( Allegato n .2 della modulistica)

L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare ( Allegato n.3 della modulistica ).

Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.

Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

All’atto della dichiarazione di volersi separare o divorziare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00, con pagamento in contanti.

Sentenza Di Divorzio Pronunciata All'estero

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.

La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.

Copertura Geografica

Comune di Brozolo

Come fare

Presentare il modulo compilato all'ufficio di competenza.

Cosa serve

  • iscrizione dell’atto di matrimonio
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Cosa si ottiene

Separazione o divorzio

Tempi e scadenze

Eventuali tempi e scadenze vengono definiti in base alla casistica

Accedi al servizio

L'esito è disponibile presso l'ufficio competente

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio Servizi Demografici

Via Grisoglio 67 10020 - Brozolo (TO)

Servizi Demografici

Via Grisoglio 67 10020 - Brozolo (TO)

011-9150022

011-9150086

servizidemografici@comune.brozolo.to.it

pec: comunebrozolo@pec.it

fax: 011-9156899

Allegati

Dichiarazione di volontà di separazione o divorzio
Comunicazione dati accordo di separazione o divorzio
Richiesta trascrizione convenzione di negoziazione assistita
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/05/2024

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